Art. 2.
(Compiti dell'Autorità).

      1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

          a) esercita l'accertamento sulla composizione e sulla innocuità dei prodotti destinati all'alimentazione e offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica in materia di nutrizione umana;

 

Pag. 5

          b) formula pareri scientifici su questioni legate alla salute e al benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, alla salute dei vegetali e in materia di nutrizione degli animali da reddito, nonché sui mangimi, additivi e farmaci utilizzati per tali animali;

          c) formula pareri scientifici in materia di alimenti, di mangimi e di vegetali ottenuti o ottenibili da organismi geneticamente modificati;

          d) valuta il rischio alimentare, disponendo dei più validi e aggiornati pareri forniti dagli organismi scientifici che hanno competenze e responsabilità nel settore, nonché utilizzando le tecniche più innovative disponibili per la realizzazione delle analisi in laboratorio provvedendo anche al coordinamento e all'armonizzazione delle stesse;

          e) esercita il controllo, secondo i criteri operativi fissati a livello comunitario e nazionale, per prevenire il rischio alimentare derivante dal mancato rispetto della legislazione vigente in materia da parte dei soggetti interessati;

          f) fornisce pareri scientifici e informazioni all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Governo, alle organizzazioni dei settori della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica agli operatori del settore agricolo, alle industrie agroalimentari di trasformazione, alle catene di distribuzione, nonché ai consumatori su tutte le questioni che attengono la sicurezza alimentare;

          g) collabora con le agenzie regionali che si occupano di ambiente e di alimentazione, recependo gli stimoli derivanti dalle problematiche locali e fornendo alle medesime agenzie il necessario apporto tecnico e scientifico, coordinandone l'attività secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dettando gli indirizzi generali, nel rispetto della normativa europea;

          h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale

 

Pag. 6

sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali. Rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e, in generale, la documentazione scientifica elaborata o raccolta;

          i) commissiona studi scientifici, necessari all'espletamento dei suoi compiti;

          l) effettua, direttamente o per delega, le ispezioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;

          m) vigila sul rispetto degli obblighi dei produttori e dei distributori circa la normativa nazionale ed europea in materia di tracciabilità, di etichettatura e di modalità di distribuzione ed elabora proposte finalizzate all'adeguamento e al miglioramento della legislazione vigente in materia;

          n) fornisce ai cittadini e alle parti interessate informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di propria competenza per consentire agli stessi di fare scelte consapevoli.

      2. L'Autorità presenta, ogni anno, una relazione al Parlamento sui risultati degli studi scientifici effettuati e sulla raccolta dei dati nelle materie di propria competenza, contenente, in particolare, una verifica e una valutazione della normativa vigente in materia di sicurezza e di salubrità dell'alimentazione.
      3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità opera con criteri di trasparenza e di pubblicità, salvo i casi specificamente finalizzati alla salvaguardia della salute e alla riservatezza dei dati personali.